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[1]In tutto le provincie del Regno e' abrogata la disposizione dell'art. 1 della legge 8 luglio 1903, n. 312, relativa al termine prefisso ai Comuni per la costruzione delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie ed all'approdo dei piroscafi postali.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Racconigi, addi' 21 luglio 1910.
[4]VITTORIO EMANUELE.
[5]SACCHI - TEDESCO.
[6]Visto, Il guardasigilli: FANI.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
