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L'autorizzazione provvisoria data dall'art. 4 della legge 12 luglio 1908, n. 444, all'Amministrazione delle ferrovie di Stato per l'esercizio e la dotazione di materiale mobile delle linee in costruzione a conto diretto dello Stato, vale anche pei tronchi che saranno aperti all'esercizio posteriormente al 30 giugno 1910.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
