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Sono abrogati i limiti di prodotto lordo chilometrico, di cui agli articoli 1 della legge 9 giugno 1901, n. 220, e 18 della legge 30 giugno 1906, n. 272, per l'applicazione del regime economico sulle ferrovie.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
