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Il Governo e' autorizzato a concedere il massimo dei sussidi stabiliti per le tramvie, filovie e linee automobilistiche in servizio pubblico indipendentemente dalle condizioni di cui agli articoli 18, comma a), b), e 20, comma a) della legge 12 luglio 1908, n. 444, quando si tratti di collegare abitati alle stazioni delle nuove linee.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
