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Venendo richieste dal concessionario derivazioni idrauliche per adottare la trazione elettrica su alcune linee, allo scopo di sopprimere i tratti a dentiera, la riserva nei riguardi ferroviari potra' essere imposta dal Governo anche in misura maggiore di quella necessaria alla trazione, purche' dal concessionario sia stato assunto l'obbligo di somministrare sull'eccedenza, a prezzo di costo ed in misura determinata dal Governo stesso, la quantita' di energia occorrente per servizi pubblici locali.
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
