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[1]Il Governo del Re potra' valersi fino al 31 dicembre 1910 della facolta' datagli dall'art. 1 della legge 4 dicembre 1902, n. 506, dall'art. 60 della legge 31 marzo 1904, n. 140, dall'art. 14 della legge 9 luglio 1905, n. 413 e dall'art. 36 della legge 25 giugno 1906, n. 255, per la concessione delle ferrovie a scartamento ridotto di Basilicata e Calabria all'industria privata.
[2]La concessione dovra' comprendere:
[3]1° la costruzione e l'esercizio delle linee:
- a)Bari-Grumo-Matera-Ferrandina-Pisticci-Valle della Salandra-Valle del Sauro-Armento-Valle dell'Agri-Atena, escluso il 1° e 2° lotto del tronco Altamura-Matera;
- b)Potenza-Laurenzana-Vallo del Sinni-Nova Siri, escluso il tronco Guardia Perticara-Armento-San Martino, comune alla linea precedente;
- c)Gravina-Valle del Bradano-Acerenza-Avigliano;
- d)Lagonegro-Castrovillari-Spezzano Albanese, escluso il tronco Castrovillari-Spezzano;
- e)Cosenza-Cotrone per la Sila;
- f)Porto Santa Venere-Monteleone-Serra Mongiana con diramazione a Soverato;
- g)Rogliano all'incontro della ferrovia Sant'Eufemia-Catanzaro;
- h)Saline di Lungro alla ferrovia Jonica;
- i)Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro;
[4]2° l'esercizio dei tronchi ora in costruzione a cura diretta dello Stato:
- a)Altamura-Matera (1° e 2° lotto);
- b)Castrovillari-Spezzano Albanese;
- c)Pietrafitta-Rogliano;
[5]3° l'esercizio delle seguenti linee e tronchi, previa interposizione del binario ridotto entro il normale:
- a)Sicignano-Lagonegro;
- b)Gravina-Altamura;
- e)Pietragalla-Potenza;
- d)Cosenza-Rende San Fili;
- e)Rende San Fili-Sibari;
- f)Soverato all'incontro della Rogliano con la Sant'Eufemia-Catanzaro;
- g)Cosenza-Pietrafitta.
[6]Per i tratti Bari-Grumo e Ferrandina-Pisticci e' autorizzata la costruzione del binario ridotto indipendente, utilizzando in tutto od in parte la sede delle ferrovie di Stato.
[7]Fermo restando il termine indicato nel 1° comma del presente articolo alla concessione della linea Gioiosa-Piana di Palmi a Gioia Tauro, il Governo potra' provvedere anche separatamente nei limiti delle sovvenzioni di cui all'art. 2, comma b).
Testo in vigore dal 23 agosto 1910 al 25 gennaio 1911
