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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA Dl DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[7]Articolo unico.
[8]Alle nuove costruzioni che sorgeranno, ai sensi del R. decreto 18 ottobre 1934-XII, per l'attuazione del piano particolareggiato del piano regolatore riguardante il centro della citta' di Genova, denominato «Zona B» ad oriente del Bisagno, e' conservata la esenzione venticinqueenale dalla normale imposta e dalle sovrimposte, comunale e provinciale, sui fabbricati, anche se iniziate dopo il 31 dicembre 1939-XVIII, ma entro il 31 dicembre 1944-XXIII, sempre che siano compiute nel periodo di tre anni dall'inizio, ai sensi del primo e secondo comma dell'art. 13 del R. decreto legge 8 settembre 1932-X, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933-XI, n. 361, ferma restando, ad ogni effetto in tal caso, la decorrenza dell'esenzione dal 1° gennaio 1940-XVIII.
[9]Nulla e' innovato a quanto e' stabilito nell'ultimo comma del suddetto art. 13 del R. decreto-legge 8 settembre 1932-X, n. 1390.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a San Rossore, addi' 26 ottobre 1940-XVIII
[12]VITTORIO EMANUELE
[13]MUSSOLINI - SERENA - GRANDI - DI REVEL
[14]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 4 dicembre 1940 al 16 dicembre 2009
