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[1]Il Governo concede alla societa' l'introduzione dall'estero di tutti i materiali necessari alla costruzione e manutenzione del canale con un ribasso del 50 per % sui diritti di dogana.
[2]Si accordera' inoltre l'esenzione dai diritti di dogana per quegli stromenti ed utensili di lavoro che la societa' volesse introdurre per eseguire le varie opere del canale, sotto la osservanza delle condizioni, che a cautela dell'interesse delle finanze verranno dal Ministero stabilite.
Testo in vigore dal 27 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
