Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 agosto 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Al Governo spetta il diritto di sorvegliare la esecuzione delle opere menzionate all'articolo precedente, e di farle collaudare prima che siano poste in esercizio.
[2]La collaudazione generale delle opere dovra' farsi eseguire dal Governo entro l'anno dall'iniziato esercizio del canale.
[3]E' pero' riservata la facolta' al Governo entro quattro anni dall'iniziato esercizio di prescrivere tutte le opere supplementari che fossero necessarie ad assicurare la costante derivazione del canale, di cui all'art. 1 della presente convenzione.
[4]Anche queste opere supplementari dovranno eseguirsi dalla societa', e la spesa occorrente dovra' comprendersi nella somma dei cinquantatre milioni e quattrocento mila lire, di cui all'art. 15.
Testo in vigore dal 27 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
