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[1]La societa' avra' il godimento del nuovo canale da costruirsi per cinquant'anni irrigui consecutivi, a partire dall'anno in cui il canale di nuova costruzione sara' posto in esercizio prima della meta' del mese di aprile.
[2]Decorsi detti cinquant'anni, la piena proprieta' e libera disponibilita' del canale stesso si devolvera' di diritto alle finanze, senza ragione alla societa' di compenso di sorta.
[3]L'anno irriguo ha principio coll'equinozio di primavera e fine con lo stesso equinozio dell'anno successivo, e si divide in due periodi, l'estivo cioe' e lo iemale: l'estivo compreso fra gli equinozi di primavera e d'autunno, e lo iemale fra quelli d'autunno e di primavera.
Testo in vigore dal 27 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
