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[1]La societa' dovra' osservare i contratti fatti coll'associazione generale d'irrigazione all'ovest della Sesia e quelli che esistessero con gli altri utenti, e soddisfare gli oneri, pesi, carichi, le passivita' e servitu' inerenti ai medesimi canali e proprieta', tenendo le finanze rilevate da ogni qualsiasi molestia potesse venir loro inferta al riguardo.
[2]La societa' dovra' rispettare le concessioni in corso per forza motrice a servizio di stabilimenti industriali.
Testo in vigore dal 27 agosto 1862 al 16 dicembre 2009
