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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA E DI ALBANIA
[4]IMPERATORE D'ETIOPIA
[5]Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.
[6]Ai carabinieri che contraggono matrimonio e' concessa l'indennita' di alloggio nella stessa misura e con le stesse modalita' e condizioni prescritte dal R. decreto-legge 20 novembre 1919, n. 2379, per i sottufficiali ed appuntati ammogliati dell'Arma dei carabinieri Reali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 dicembre 1939-XVIII VITTORIO EMANUELE
[7]MUSSOLINI - DI REVEL
[8]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 25 gennaio 1940 al 16 dicembre 2009
