Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1940 al 18 novembre 1945. Leggi il testo vigente →

[1]L'inizio della lavorazione di una pellicola nazionale, ai sensi del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, dovra' essere denunciato al Ministero della cultura popolare e all'Ispettorato corporativo competente per territorio.

[2]La denuncia di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge sopra citato dovra' anche contenere l'indicazione dell'ottenuto nulla osta previsto nell'articolo precedente.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1940 al 18 novembre 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2125~art2 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari