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[1]L'inizio della lavorazione di una pellicola nazionale, ai sensi del R. decreto-legge 5 ottobre 1933-XI, n. 1414, dovra' essere denunciato al Ministero della cultura popolare e all'Ispettorato corporativo competente per territorio.
[2]La denuncia di cui all'art. 10 del Regio decreto-legge sopra citato dovra' anche contenere l'indicazione dell'ottenuto nulla osta previsto nell'articolo precedente.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1940 al 18 novembre 1945
