Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1940 al 18 novembre 1945. Leggi il testo vigente →

[1]Chiunque intenda produrre una pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno o all'esportazione, dovra' ottenere, prima di iniziarne la lavorazione, il nulla osta del Ministero della cultura popolare.

[2]Sono esenti dal nulla osta di cui al presente articolo le pellicole di attualita' e i documentari eseguiti dall'Istituto nazionale L.U.C.E.

Testo in vigore dal 7 febbraio 1940 al 18 novembre 1945

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1939-11-30;2125~art1 · fonte del testo

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