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[1]Chiunque intenda produrre una pellicola cinematografica destinata alla rappresentazione nel Regno o all'esportazione, dovra' ottenere, prima di iniziarne la lavorazione, il nulla osta del Ministero della cultura popolare.
[2]Sono esenti dal nulla osta di cui al presente articolo le pellicole di attualita' e i documentari eseguiti dall'Istituto nazionale L.U.C.E.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1940 al 18 novembre 1945
