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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il senato e la camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]La Cassa dei Depositi e prestiti e' autorizzata a concedere al comune di Parma per la costruzione delle opere di fognatura, di un foro boario e per l'ampliamento e completamento del macello pubblico, un mutuo di L. 2,750,000 all'interesse di favore del 3.50 per cento, estinguibile in 50 anni.
[7]Lo stato corrispondera' alla Cassa la differenza fra l'interesse posto a carico del comune e quello normale stabilito per i prestiti conceduti dal menzionato Istituto, e la relativa somma sara' stanziata nel bilancio del tesoro.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 2 gennaio 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Giolitti. Carcano.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 18 gennaio 1908 al 16 dicembre 2009
