Art. 1 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N.327
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Il comune di Bologna e' autorizzato ad applicare le disposizioni degli articoli 12 e 13 (3°, 4° e 5° capoverso) della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, per l'esecuzione delle opere di risanamento indicate nell'annesso elenco e gia' comprese nel piano regolatore edilizio e di ampliamento della citta', stato approvato con legge 11 aprile 1889, n. 6020.
[7]L'attuazione delle opere anzidette dovra' farsi nel termine di anni dieci a decorrere dalla data di pubblicazione della presente legge.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 5 luglio 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]GIOLITTI.
[12]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 15 luglio 1908 al 30 giugno 2002
