Art. 9
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[1]I datori di lavoro, soggetti alla disciplina della domanda e dell'offerta di lavoro di cui al R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i quali hanno alle loro dipendenze piu' di dieci lavoratori, sono tenuti ad assumere un lavoratore capo di famiglia numerosa per ogni venti lavoratori dipendenti o frazione di venti, superiore a dieci.
[2]Per le aziende che, oltre la sede principale, hanno sedi secondarie o succursali, e' ammessa la compensazione numerica fra i lavoratori padri di numerosa prole assunti dalla sede principale e dalle sedi secondarie o succursali, in modo che l'obbligo dell'assunzione sia osservato sul totale dei lavoratori dipendenti da dette aziende.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
