Art. 8
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[1]Il n. 9 dell'art. 26 del regolamento approvato con R. decreto 31 dicembre 1924-III, n. 2262, modificato dall'art. 5 del R. decreto-legge 20 luglio 1934-XII, n. 1427, e' sostituito dal seguente:
[2]«Agl'insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra e a coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' ai soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose».
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
