Art. 7
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[1]Nei confronti dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose il limite massimo di eta' stabilito dalle norme in vigore per le assunzioni di personale salariato e per il passaggio in ruolo dei salariati non di ruolo e' elevato di 4 anni.
[2]Tale aumento si cumula con quelli previsti da ogni altra disposizione in vigore per i salariati dello Stato, purche' complessivamente non risulti una maggiorazione superiore ad anni 15.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
