Art. 6
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[1]Nelle assunzioni di personale salariato non di ruolo, esclusi gli operai specializzati e qualificati, le Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, sono tenute ad assumere, per ogni dieci posti o frazione di dieci superiore a cinque che si rendano disponibili in ogni ente, opificio o stabilimento di lavoro, un socio di diritto della Unione fascista fra le famiglie numerose che risulti in possesso dei requisiti prescritti per le ammissioni.
[2]Per le assunzioni che debbono effettuarsi per il tramite degli uffici di collocamento a norma del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, le Amministrazioni debbono, nelle richieste di mano d'opera, indicare il numero dei posti da assegnare ai soci dell'Unione fascista fra le famiglie numerose.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
