Art. 5
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Nei concorsi di nomina a posti di operaio comune permanente (III gruppo), di operaia comune permanente (V gruppo), d'incaricato ed incaricato inferiore delle Amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo, previsti dal testo unico approvato con R. decreto 24 dicembre 1921-III, n. 2114, e successive, modificazioni, deve essere riservato un decimo dei posti messi a concorso a favore dei candidati soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose che abbiano conseguito l'idoneita'.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
