Art. 3
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[1]Il n. 5 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 1. del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e' sostituito dal seguente:
[2]«Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto del l'Unione fascista fra le famiglie numerose».
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
