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[1]Il n. 5 dell'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dall'art. 1. del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, e' sostituito dal seguente:

[2]«Gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale per merito di guerra e coloro che siano in possesso del brevetto di partecipazione alla Marcia su Roma, purche' ininterrottamente iscritti ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' i soci di diritto del l'Unione fascista fra le famiglie numerose».

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;233~art3 · fonte del testo

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