Art. 2
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Nei riguardi dei soci di diritto dell'Unione fascista fra le famiglie numerose, il limite massimo di eta', richiesto dai singoli ordinamenti per l'ammissione ai concorsi per la nomina nei ruoli dei personali dipendenti dalle Amministrazioni statali, e' elevato a 39 anni, salvo il maggior limite consentito in applicazione dell'art. 23 del R. decreto-legge 21 agosto 1937-XV, n. 1542, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939-XVII, n. 1, e da ogni altra disposizione in vigore, purche' complessivamente non si superi il quarantacinquesimo anno di eta'.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
