Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 con un massimo di L. 5.000.

[2]Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

[3]Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente capo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 300, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.

Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-03-20;233~art18 · fonte del testo

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