Art. 18
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[1]Per ogni lavoratore non assunto, in violazione delle norme contenute nel presente capo, i datori di lavoro sono puniti con l'ammenda da L. 50 a L. 300 con un massimo di L. 5.000.
[2]Chiunque, non avendone diritto, ottenga o tenti di ottenere con mezzi fraudolenti occupazione quale lavoratore capo di famiglia numerosa ai sensi del presente capo, e' punito con la reclusione fino a sei mesi, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
[3]Fermo restando il disposto dell'art. 15 del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, i collocatori che non ottemperino alle disposizioni del presente capo sono puniti con l'ammenda da lire 100 a lire 300, salvo che il fatto costituisca reato piu' grave.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
