Art. 15
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Qualora il lavoratore capo di famiglia numerosa sia deceduto o sia divenuto inabile al lavoro, le disposizioni del presente capo si applicano al maggiore dei figli conviventi nella famiglia o, in mancanza di figli idonei al lavoro e compatibilmente con le necessita' dell'azienda, alla moglie.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
