Art. 12
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[1]Le Associazioni professionali incaricate del collocamento dei lavoratori ai sensi del R. decreto-legge 21 dicembre 1938-XVII, n. 1934, devono dare la precedenza ai lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati e fra questi a coloro che abbiano il maggiore numero di figli. A pari numero di figli la precedenza e' determinata in conformita' dell'articolo 10 del predetto decreto-legge.
[2]A tal fine le Associazioni professionali tengono, secondo la rispettiva competenza, un elenco dei lavoratori capi di famiglia numerosa disoccupati, distinto per professione e mestiere.
[3]Per conseguire l'iscrizione nell'elenco i lavoratori debbono produrre un certificato della stato civile dal quale risulti che essi si trovano nella condizione prevista dal precedente articolo 11.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
