Art. 11
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Qualora nel territorio della Provincia non vi siano lavoratori capi di famiglia numerosa in numero sufficiente per l'assunzione nelle proporzioni indicate nell'art. 9, i datori di lavoro hanno l'obbligo di assumere lavoratori che abbiano un numero di figli immediatamente inferiore a quello richiesto e in ogni caso non inferiore a tre.
Testo in vigore dal 19 aprile 1940 al 22 dicembre 2008
