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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al secondo comma dell'articolo 74 della legge elettorale politica, testo unico 28 marzo 1895 n. 83, si sostituisce il seguente:
[7]«Nel determinare il numero dei votanti saranno computate tutte le schede ad eccezione di quelle da considerarsi nulle, perche' mancanti del bollo e della firma dello scrutatore».
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 7 aprile 1898.
[10]UMBERTO.
[11]Rudini'.
[12]Visto, Il Guardasigilli: G. Zanardelli.
Testo in vigore dal 15 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
