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[1]La tassa stabilita nell'articolo primo non e' soggetta ad aumento di decimi.
[2]Allorche' per ogni singola somma imponibile nei conti correnti, o per ogni operazione, l'ammontare della tassa presenti una frazione minore di centesimi cinque, questa sara' computata per cinque centesimi.
Testo in vigore dal 15 aprile 1898 al 16 dicembre 2009
