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[1]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]I conservatori delle ipoteche non devono comprendere nei certificati ipotecari:
[7]1. Le iscrizioni prese sotto le leggi anteriori al Codice civile, senza determinazione di somma o senza specificazione degli immobili, le quali non sieno state regolarizzate a norma delle disposizioni transitorie per l'attuazione del Codice medesimo e delle successive leggi di proroga;
[8]2. Le iscrizioni soggette a rinnovazione e non rinnovale nel termine di legge.
[9]Per le iscrizioni novamente prese o rinnovate i conservatori debbono riportare nei certificati soltanto l'ultima iscrizione, omesse le precedenti.
[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[11]Data a Roma, addi' 8 luglio 1883.
[12]UMBERTO.
[13]Savelli.
[14]Visto, Il Guardasigilli: Savelli.
Testo in vigore dal 11 luglio 1883 al 16 dicembre 2009
