Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]E' ammessa compensazione tra le categorie di spese indicate nella annessa tabella.
[2]Ove dalle liquidazioni definitive risulti una somma totale di debito minore delle L. 9,500,000, verra' in proporzione ridotto l'ammontare del debito e quello dell'annualita' da pagarsi dal Comune.
Testo in vigore dal 7 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
