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[1]La Cassa depositi e prestiti fara' al Comune di Napoli un prestito di L. 9,500,000, all'interesse del 4,50 per cento, da servire all'estinzione di passivita' fluttuanti di bilancio risultanti a tutto l'esercizio 1900, in conformita' dell'annessa tabella, e da ammortizzarsi in 50 annualita', decorrendo dal 1903, di L. 471,872.82 ciascuna, garantite:
- a)col pagamento diretto da parte del Ministero del Tesoro alla Cassa depositi e prestiti della somma annua di L. 400,000 da esso dovuta al Comune di Napoli per l'assegno agli Istituti di beneficenza, giusta la transazione 6 maggio 1899, approvata con la legge 12 maggio 1901, n. 164;
- b)col rilascio alla Cassa stessa, da parte del Comune, di 50 delegazioni di L. 71,872.82 sulla sovraimposta fondiaria pagabili nei modi prescritti dalle leggi vigenti con la decorrenza dal 1° gennaio 1903.
[2]L'annualita' di cui alla lettera a) e' dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per tutti i 50 anni della durata del prestito ed e' pagabile il 30 giugno d'ogni anno hai 1903 al 1952 inclusivo.
Testo in vigore dal 7 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
