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[1]Sono autorizzate le seguenti assegnazioni straordinarie inscritte agli appositi capitoli dello stato di previsione predetto, compresi nella tabella B, annessa alla presente legge:
- a)lire 100.000.000 per il pagamento in contanti delle indennita' per il risarcimento dei danni di guerra e delle anticipazioni sulle indennita' stesse;
- b)lire 8.500.000 per sussidi giornalieri provvisori ai tubercolotici pensionati di guerra;
- c)lire 41.000.000 per spese relative all'Amministrazione civile delle nuove Provincie ed in generale all'esecuzione dei Regi decreti 22 luglio 1920, n. 1233, 14 agosto 1920, n. 1234, e 17 dicembre 1920, n. 1788;
- d)lire 1.032.000 per quota a carico dell'Italia nelle spese di mantenimento dei prigionieri di guerra russi in Germania;
- e)lire 4.000.000 per spese inerenti ai risarcimenti dovuti agli Stati nemici in base ai trattati di pace;
- f)lire 4.343.700 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di corone svedesi 3.125.000 restituite al Governo svedese a saldo del prestito gia' accordato al Governo italiano;
- g)lire 6.240.000 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di fiorini 3.000.000 restituiti al Governo olandese ad estinzione totale del prestito gia' accordato al Governo italiano;
- h)lire 31.097.100,21 per rimborso al contabile del portafoglio dell'importo di dollari canadesi 6.003.301,20 restituiti al Governo canadese ad estinzione totale del prestito gia' accordato al Governo italiano.
[2]Sono approvate le varianti di denominazione ai capitoli indicati nella tabella medesima.
Testo in vigore dal 27 luglio 1922 al 16 dicembre 2009
