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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'andamento generale delle strade indicate ai numeri 128 e 165 dell'elenco III, allegato alla tabella B annessa alla legge 23 luglio 1881, n. 333, e' modificato come segue:
[7]N. 128. - Strada delle Colline per Legoli, da Pontedera per Palaja e Peccioli al confine colla provincia di Firenze, presso il podere detto «Strada» e da questo punto pei territori di Castelfalfi, San Vivaldo e Montaione alla provinciale Volterrana a valle del ponte delle Formiche.
[8]N. 165. - Da Alcara Li Fusi. (piano Cappuccini) Militello, por i pressi di Sant'Agata di Militello, per Rocca Cupani, Caprileone, Mirto, Frazzano', Longi, Galati, Tortorici, Ucria, Raccuia, alla provinciale Patti-Randazzo.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 9 luglio 1914.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]CIUFFELLI.
[13]Visto, Il guardasigilli: DARI.
Testo in vigore dal 23 settembre 1914 al 16 dicembre 2009
