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[1]In casi di smarrimento, o di avaria, di alcuno di detti pacchi, sara' corrisposta al destinatario un'indennita' corrispondente al danno sofferto; ma in nessun caso questa indennita', sia per smarrimento, che per avaria, potra' eccedere le L. 10.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 3 marzo 1904.

[4]VITTORIO EMANUELE.

[5]Stelluti-Scala.

[6]Visto Il Guardasigilli: Ronchetti.

Testo in vigore dal 16 marzo 1904 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1904-03-03;80~art2 · fonte del testo

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