Art. 9
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[1]Per l'esecuzione della presente legge saranno applicabili le disposizioni contenute nel Regolamento approvato con Regio decreto 1° marzo 1896, n. 117, per la esecuzione della legge 8 agosto 1895, n. 505, salvo le eventuali modificazioni od aggiunte, da approvarsi pure con decreto Reale, sentiti i pareri della Corte dei Conti e del Consiglio di Stato.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 26 gennaio 1899.
[4]UMBERTO.
[5]Carcano.
[6]Visto, Il Guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
