Art. 8
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Le disposizioni della presente legge sostituiscono quelle contenute gia' negli articoli 2 e seguenti della legge 10 aprile 1892, n. 189, e riprodotti poi con modificazioni nell'articolo 1° dell'altra legge 8 agosto 1895, n. 505.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
