Art. 7
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I beni immobili che siano stati devoluti al Demanio dello Stato prima del 1899 per debito d'imposta, e che si trovino tuttora in possesso del medesimo, potranno essere retrocessi alle rispettive Ditte o ai loro eredi, senza alcun corrispettivo e senza spesa alcuna, quando sul complesso dei beni gia' spettanti a ciascuna Ditta gravi un'imposta, per la parte erariale, non superiore a lire 10.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
