Art. 6
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I beni, ceduti al Comune per effetto dei precedenti articoli 4 e 5, saranno esenti da imposte e sovrimposte, in quanto rimangano di proprieta' del Comune e sino a quando non sia attuato il nuovo Catasto, ordinato con legge 1° marzo 1886, n. 3682.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
