Art. 4
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Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1903 non fosse stata prodotta domanda di acquisto, ne' pagato il corrispettivo di cui agli articoli 1 e 2, potranno essere ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano, qualora ne sia fatta domanda.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
