Art. 2
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I beni che perverranno al Demanio dello Stato, in seguito a devoluzioni per debiti d'imposte comprese nei ruoli dell'anno 1897, potranno essere ceduti agli espropriati, o ai loro eredi, o a chiunque ne faccia domanda, alle predette condizioni; salvo il disposto dell'articolo 57 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236. Il pagamento del corrispettivo, nella misura indicata nell'articolo precedente, dovra' pure eseguirsi entro il 31 dicembre 1902.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
