Art. 1
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[1]I beni immobili, pervenuti al Demanio dello Stato per effetto dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte, approvato con Regio decreto 23 giugno 1897, n. 236, in seguito a procedimenti coattivi compiuti per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli dell'anno 1896 e retro, se ancora posseduti dal Demanio alla data della promulgazione della presente legge, potranno esser ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, agli espropriati o ai loro eredi, o a chiunque ne faccia domanda e paghi, entro il 31 dicembre 1902, una somma corrispondente ad una annata delle imposte erariali.
[2]Gli espropriati avranno la precedenza purche' ne facciano la domanda entro quattro mesi dalla pubblicazione di questa legge.
Testo in vigore dal 9 febbraio 1899 al 16 dicembre 2009
