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Nonostante il trasferimento a qualunque titolo dei predii gravati, le azioni relative alla quota dovuta da ciascuno di essi, saranno validamente esercitate contro colui che figura iscritto nell'elenco dei debitori, fino a tanto che la parte interessata non denunzi al ricevitore del registro incaricato della riscossione, l'avvenuto trasferimento.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
