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Le prestazioni decimali sono redimibili; ed e' in facolta' dei debitori di pagare il prezzo di affranco delle loro quote in rate annue uguali non maggiori di sei, cogl'interessi del 4 per cento, sotto le condizioni stabilite agli articoli 4 e 5 della legge 29 giugno 1893, numero 347.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
