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[1]I ruoli definitivi saranno resi esecutori dai prefetti delle provincie in cui si trovano i fondi gravati e contro di essi non e' ammesso alcun gravame.
[2]Gl'intendenti di finanza faranno procedere alla cancellazione di tutte le iscrizioni ipotecarie che siano state precedentemente eseguite a garanzia delle prestazioni decimali e degli altri crediti di cui nel primo articolo' e nello stesso tempo faranno inscrivere le ipoteche legali a garanzia delle decime accertate in esecuzione della presente legge. Le nuove ipoteche legali prenderanno rispettivamente il posto o il grado di quelle da cancellarsi.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
