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[1]Gl'intendenti di finanza delle provincie in cui trovansi i fondi gravati; nel termine di sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, formeranno gli elenchi dei debitori, previe le esenzioni e le esclusioni stabilite negli articoli precedenti, e determineranno d'accordo la Misura del riparto.
[2]Tali elenchi saranno pubblicati negli uffici di registro della rispettiva circoscrizione.
[3]Ciascuno degli interessati, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione degli elenchi, potra' reclamare contro la propria iscrizione in essi, per errore di fatto o per violazione degli articoli 3 e 4 della presente legge con ricorso diretto alla Giunta provinciale amministrativa di Girgenti.
[4]La Giunta, in base ai documenti prodotti, decide sui reclami, stabilisce la misura definitiva del riparto tutti i debitori e forma i rubli.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
