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Sono esclusi dal riparto i fondi o le parti di essi la cui liberta' dal peso delle prestazioni sopra indicate e' stata riconosciuta per sentenza passata in giudicato; quelli che ne sono stati liberati per affrancazione, o quelli che furono alienati da qualcuno degli enti di cui all'art. 1 senza il peso delle prestazioni stesse.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
