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[1]Le quote individuali inferiori a 30 ettari non sono soggette al riparto; quelle superiori vi saranno compresi solamente per la parte che eccede 30 ettari.
[2]Agli effetti del presente articolo le estensioni dei diversi predii, appartenenti ad uno stesso proprietario, vengono sommate ancorche' si trovino in comuni differenti del territorio decumano.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
