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[1]Le dette prestazioni graveranno sui fondi rustici situati nel territorio sottoposto alla decima, salvo le esenzioni e le esclusioni di cui agli articoli seguenti, e saranno corrisposte all'Amministrazione del fondo per il culto nell'annua complessiva somma di L.18.000.
[2]Tale somma sara' dallo Stato posta a carico dei fondi rustici situati nel territorio soggetto alle prestazioni di cui all'art. 1, e ripartita tra gli stessi proporzionalmente alla rispettiva estensione e tenuto conto anche dello stato di esazione o di possesso all'epoca della promulgazione della presente legge.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
