Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le prestazioni decimali di qualsiasi specie, natura e denominazione pervenute al Demanio o all'Amministrazione del fondo pel culto, per qualunque titolo, dalla mensa vescovile e dai canonicati, sia conservati che soppressi, della chiesa cattedrale di Girgenti, e quelle tuttora comprese nelle temporalita' della detta mensa e dei canonicati conservati della chiesa medesima, sono regolate dalla presente legge, ancorche' si trovino convertite in prestazione pecuniaria o riconosciute giudiziariamente o in altro modo.
[2]Le annualita' arretrate o le rate di affrancazione delle dette prestazioni, non ancora pagate, comprese quelle a cui possa aver diritto l'Economato dei benefici vacanti di Sicilia, sono condonate.
[3]Tutte le partite prenotate a debito, sia per spese, sia per qualunque altro motivo, nelle procedure e nei giudizi seguiti finora, e quelle relative a tutti gli altri, crediti amministrativi, di cui non sia stata eseguita la riscossione, saranno cancellate.
Testo in vigore dal 9 luglio 1912 al 16 dicembre 2009
